Statuto

Allegato "A" Rep. n.                                         

STATUTO

della

"NUOVA ECONOMIA NUOVA SOCIETÀ"

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata:

"NUOVA ECONOMIA NUOVA SOCIETÀ"

Il Centro studi NENS - "NUOVA ECONOMIA NUOVA SOCIETÀ" è una associazione che svolge e promuove attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sia in Italia sia all'estero ulteriori sedi o uffici.

Il trasferimento della sede, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Finalità dell'associazione

L'Associazione svolge attività di studio e ricerca, anche su commissione di terzi, in campo economico, fiscale, giuridico e sociale, senza finalità di lucro.

A questo fine l'Associazione promuove e coordina:

- progetti di studio e ricerca;

- attività editoriali e formative;

- convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica.

L'Associazione può compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari. A tale scopo può concludere accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi degli associati e dei soci sostenitori;

b) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, imprese e persone fisiche;

c) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

Art. 6

Soci ordinari

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche, giuridiche, altri soggetti di diritto privato, enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla.

Per ottenere l'ammissione è necessario presentare domanda scritta, spedita via posta ordinaria o elettronica,  sulla quale delibera il Consiglio Direttivo  con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Art. 7

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, altri soggetti privati, che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di danaro o in natura.

Art. 8

Soci onorari

La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio di Presidenza a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione e ad organizzazioni sociali di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.

Questi soci non sono tenuti al pagamento dei contributi associativi e pertanto non sono loro applicabili le sanzioni previste a carico degli altri soci per il caso di inadempimento di tale obbligo.

Art. 9

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede, utilizzare gli spazi dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative culturali, scientifiche, formative organizzate.

I soci ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, sia a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività sociale e per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10

Recesso ed esclusione

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con mezzi che garantiscano la ricezione di detta comunicazione da parte dell'associazione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 9  o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato escluso può invocare la pronuncia dell'assemblea dell'Associazione che delibererà in modo inappellabile sull'esclusione.

Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente;

- il Direttore;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Scientifico;

- il Direttore Scientifico;

- il Collegio dei Revisori.

Art. 12

Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli associati, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria dal Presidente d’intesa con il Direttore ovvero dal Direttore su mandato del Consiglio Direttivo con richiesta firmata da almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea è convocata con preavviso scritto di almeno dieci giorni contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione.

Art. 13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato all'uopo dall'assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I soci potranno partecipare alle Assemblee anche connessi in audio o video conferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, partecipando alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 14

Forma del voto

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

L'Assemblea, con sua decisione, qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

Art. 15

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci assolve [ai] i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

A) approva la relazione del Presidente sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

B) approva i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni;

- in sede straordinaria:

C) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nonché sull'approvazione delle modifiche dello statuto;

D) nomina tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori;

E) nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore, il Comitato Scientifico ed il Direttore scientifico.

Può nominare il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto in occasione della sua prima costituzione dall’assemblea dei soci. Successivamente ulteriori membri possono essere cooptati con decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo propone all’Assemblea dei soci i membri da cooptare. L’assemblea può approvarli o respingerli.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Direttore, il Direttore scientifico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, su suo mandato, dal Direttore.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere superiore a quindici, compresi i componenti di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- di deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- di predisporre, d'intesa con il Direttore, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- di deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

- di assumere le deliberazioni concernenti l'organizzazione operativa dell'Associazione;

- di deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'attività dell'Associazione.

Su proposta del Direttore il Consiglio Direttivo nomina un Amministratore specificandone le funzioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 18

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci.

Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- rappresenta istituzionalmente l'Associazione;

- determina gli indirizzi e gli orientamenti di ricerca dell’Associazione e d’intesa col direttore scientifico programma le relative attività;

- cura i rapporti dell'Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organi nazionali e internazionali interessati all'attività dell'Associazione.

Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci, il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico esprime pareri e proposte in ordine alle attività di studio e ricerca nell’ambito delle finalità dell’Associazione. E’ composto da un numero massimo di trentacinque membri.

E' facoltà del Comitato Scientifico organizzarsi per sezioni corrispondenti ai diversi ambiti e temi oggetto dell'attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore scientifico e presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Direttore scientifico almeno una volta per ogni trimestre dell'anno.

Il Comitato Scientifico promuove, discute, elabora, propone iniziative e ricerche nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.

Art. 20

Il Direttore Scientifico

Il Direttore scientifico è nominato dall’Assemblea dei soci.

Il Direttore Scientifico:

- coordina le attività di studio e ricerca dell’Associazione;

- collabora con il Presidente per programmare e attuare le attività dell’Associazione;

- è membro di diritto del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Scientifico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 21

Il Direttore

Il Direttore è nominato dall’Assemblea dei soci.

Il Direttore:

- ha la rappresentanza generale ed esclusiva per le attività economiche e gestionali dell'Associazione;

- dà esecuzione ai programmi, alle attività dell’associazione, deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- assume il personale dell'Associazione;

- controlla e coordina l'attività del personale dell'Associazione.

Il Direttore può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Amministratore.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Il Collegio ha il compito di verificare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, facendone oggetto di una propria relazione all'Assemblea dei soci all'atto della loro approvazione.

Art. 23

Il Presidente Onorario

L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Presidente onorario dell’Associazione.

Il presidente onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali.

Partecipa al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico, propone iniziative.

 Art. 24

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, corredati di relazione, per la successiva approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 25

Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.                            

 

 Approvato all'Unanimita, alla presenza del Notaio, a Roma, il 31/05/2017